Art. 3.
(Altri benefìci)

      1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 562 è inserito il seguente:

      «562-bis. A decorrere dall'anno 2007, la spesa annua prevista dal comma 562 è incrementata di 10 milioni di euro»;

          b) al comma 564, dopo le parole: «particolari condizioni ambientali od operative» sono aggiunte le seguenti: «, nonché coloro che, per diretto effetto di esposizione all'amianto su unità navali ovvero presso stabilimenti, arsenali e cantieri navali o in quanto addetti al servizio antincendi, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio».